La norma che impedisce a Equitalia l’espropriazione della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti di esecuzione in corso, anche se posti in essere in un momento precedente alla sua emanazione. Ciò nonostante il parere del Mef volgesse in senso espressamente contrario. Il pignoramento della prima casa, dunque, non può giungere a conclusione, anche se il provvedimento è stato assunto prima dell’avvento della norma che ha introdotto il divieto.
Ad affermarlo è la terza sezione civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n.19270/2014, depositata in cancelleria lo scorso 12 settembre.
Con il D.L. 69/2013, altresì noto come “Decreto del fare” (emanato dal governo Letta), veniva stabilito lo stop al pignoramento delle prima casa da parte di Equitalia.
In una direttiva del 1 luglio 2013, tuttavia, l’agente della riscossione rendeva noto che avrebbe chiesto agli organi istituzionali chiarimenti sull’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, ovvero se le stesse riguardassero solo le procedure iniziate dopo l’avvento della norma. La risposta del ministero dell’economia al question time in commissione finanze alla camera aveva chiarito che non ci fossero ragioni per ritenere la norma retroattiva e, dunque, che la stessa riguardasse solamente i pignoramenti successivi alla sua emanazione.
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[fonte: italiaoggi.it]