USURA: SENTENZA CHIARISCE CHE I TASSI SI SOMMANO SE INTERESSI MORATORI SI CALCOLANO SU INTERA RATA
“Se gli interessi moratori sono sostitutivi di quelli corrispettivi, non è ammessa alcuna sommatoria tra tassi. Se, invece, gli interessi moratori si calcolano sull’intera rata (capitale e interessi corrispettivi), allora i due tassi andranno valutati congiuntamente”. Questi i principi espressi dalTribunale di Parma, che con decreto del 25 luglio scorso non ha ammesso al passivo di una procedura fallimentare il credito per interessi vantato da una banca ma soltanto quello per sorte capitale. Il Tribunale ha indicato i criteri guida per tenere conto degli interessi moratori nel calcolo dell’usurarietà di un tasso. “Se, in caso di inadempimento del cliente, il contratto prevede che gli interessi di mora siano calcolati soltanto sul capitale – in sostituzione degli interessi corrispettivi – allora non si farà alcuna sommatoria tra tassi moratori e corrispettivi. La verifica dell’usurarietà del Teg (Tasso effettivo globale) andrà fatta quindi soltanto tra soglia d’usura e tasso moratorio, sommato a tutte.
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[fonte: likepuglia.it]